domenica 30 gennaio 2011

blocco e aumenti ISTAT

Gent.mo prof. Pagliarini

ho ricevuto dall'università comunicazione che per gli anni 2011, 2012 e
2013 non verranno applicati gli incrementi ISTAT (ovvero in assenza di
contrattazione vengono diminuiti gli stipendi). Mi domando però se verrà
comunque effettuato il calcolo ISTAT per l'anno 2010 e verrà applicato a
decorrere dal gennaio 2011.
Inoltre considerando che avrei uno scatto biennale nel marzo 2011 (che non
verrà corrisposto) devo pensare che una volta esaurito il blocco triennale
avrò lo scatto nel marzo 2014 (se l'Università esisterà ancora ovviamente)?

Grazie ancora!

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caro collega
nel triennio 2011 - 2013 la retribuzione sarà quella attribuita nel 2010.
Gli aumenti annuali ISTAT e gli scatti biennali maturati nel corso del
triennio restano bloccati. Presumo che l'ISTAT continuerà a calcolare
l'aumento per ciascun anno ma non saranno emanati i DPCM che ne autorizzano
l'attribuzione. Lo scatto maturato nel marzo 2011 sarà corrisposto nel marzo
2014. Cordialmente
Alberto Pagliarini

pensionamento con 40 anni di contributi

Caro Alberto Pagliarini,
sono un professore ordinario di 67 anni e con 40 anni di anzianità. Vorrei sapere se in attesa dell'entrata in vigore della legge Gelmini alla fine del mese di gennaio sia coveniente chiedere il pensionamento prima o dopo dell'entrata in vigore della legge.
cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega

avendo maturato 40 anni di contributi può chiedere il pensionamento in qualsiasi mese, indipendentemente dalla legge Gelmini che non intacca tale possibilità. Cordialmente

Alberto Pagliarini

rientro dei cervelli e chiamate dirette

Caro Professor Pagliarini,

ho usufruito del cosiddetto "rientro dei cervelli" dal 2006 al 2010
grazie ad un intervento di cui al DD.MM. n.501 del 20.1.2003
presso l'Università La Sapienza.
Ora il contratto è scaduto e non rinnovabile, come lei saprà certo.
Parlando tuttavia con alcuni colleghi della Seconda Università di Napoli,
con cui collaboro da anni, hanno portato alla mia attenzione
il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2010 n.655 sui
criteri per la Ripartizione del FFO per l'anno 2010,
mi dicevano che, secondo l'art.6 di questo D.M.,
le chiamate dirette si applicano fino al 95% di cofinanziamento.
In effetti, leggendolo sembrerebbe così.
I problemi che mi pongo sono due:
1. Tale art.6 si applica anche al mio caso, dato che ovviamente sono già
rientrato? (Oppure il senso è che uno deve rientrare, poi uscire di nuovo
dall'Italia e solo allora viene chiamato??
2. Nel caso la risposta al quesito 1. sia positiva, chi cofinanzia
(cioè mette il rimanente 5%)? L'università o il dipartimento?

Sto cercando di contattare anche il MIUR al proposito, ma finora non ho
avuto risposta.

Spero di essere stato chiaro, la ringrazio in anticipo per il bel servizio
che ci offre.

Un caro saluto

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
lo scopo delle somme stanziate per il cofinanziamento di chiamate dirette
non è solo quello di far rientrare ricercatori dall'estero ma anche quello
di ricuperare soggetti già chiamati e con contratti scaduti, per evitare la
perdita di questi ultimi e la vanificazione delle somme utilizzate per la
precedente chiamata. Ricordo di aver letto qualcosa in tal senso nelle
discussioni parlamentari in Commissione. Ciò ha anche una evidente logica di
buon utilizzo delle risorse messe a disposizione. Il 5% di cofinanziamento è
a carico dell'università che ripartisce i fondi in base alle esigenze e
anche alle disponibilità dei dipartimenti e delle facoltà. Poiché in forza
dell'autonomia le università possono fare libere scelte sulla utilizzazione
e ripartizione dei fondi, suggerisco di scrivere al rettore e p.c. al
preside di facoltà e al direttore di dipartimento ponendo in modo crudo, ma
reale, la questione se deve ritornare all'estero per essere eventualmente
richiamato, cosa per me assurda, o può rimanere utilizzando i nuovi fondi
per le chiamate dirette. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 29 gennaio 2011

assegno aggiuntivo e retribuzione accessoria

Gentilissimo Professore, Le inoltro un semplice quesito:
l'elemento retributivo denominato "assegno aggiuntivo" corrisposto ai docenti universitari a tempo pieno è considerata retribuzione accessoria oppure principale ai fini della famosa maggiorazione del 18% per fini pensionistici?
La saluto cordialmente.
xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'assegno aggiuntivo, parzialmente pensionabile, non può essere considerato "retribuzione accessoria". L'aumento annuale ISTAT si applica, infatti, anche all'assegno aggiuntivo. La maggiorazione figurativa del 18%, ai fini pensionistici, si applica solo sullo stipendio tabellare. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 28 gennaio 2011

conferma in ruolo e blocco retribuzione

Caro Pagliarini,

gradirei un tuo autorevole parere in merito al mio caso particolare. Ho
avuto
l'idoneità in I fascia nel maggio 2005, ho preso servizio come
straordinario il
2 gennaio 2008, ho completato quindi a da pochi giorni il triennio.
Dovrò presentare comunque la relazione triennale per la conferma in ruolo
oppure
questo è superato dall nuova legge?
Dalle tue precedenti risposte mi pare debba rassegnarmi a non veder
aumentare il
mio stipendio per altri 3 anni, per un totale di 6 anni a stipendio
bloccato,
ahimè. Mi confermi?

Grazie per la gentile risposta.

xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'iter iniziato non può essere interrotto, va completato con la conferma in
ruolo. Chiedi informazioni alla tua sede per quanto attiene il blocco
successivo alla conferma. La sede di Verona non lo ha applicato a un
ricercatore che ha preso servizio come associato in data 1/1/11. Pare che
anche altre sedi si stiano comportando in tal modo, cioè non applicano il
blocco dopo la conferma e procedono al nuovo inquadramento. Per la legge
Gelmini, entra in vigore domani, la ricostruzione di carriera è eliminata.
Ritengo, però, che le procedure in corso, già avviate devono essere
completate. Quando saranno emanati i decreti attuativi si saprà come sarà
compensata, in termini retributivi, la eliminazione della ricostruzione e
saranno stabilite le modalità per l'opzione al nuovo stato giuridico.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulla ricostruzione di carriera

Egregio professore,
sono un aspirante ricercatore (concorso in corso) e avrei
una domanda in merito agli anni durante i quali sono stato
assegnista di ricerca.
Ho sentito che il 50% degli anni durante i quali si è
stati assegnisti di ricerca, nel caso di assunzione da
ricercatore, viene riconosciuto come anzianità. Questo
significa che, rispetto alle tabelle retributive, se si
hanno 4 anni di assegni di ricerca alle spalle, si inizia
con 2 anni di "bonus" quindi con la retribuzione che
spetterebbe ad un ricercatore non confermato al 3 anno.

La ringrazio anticipatamente per la disponiblità

Distinti Saluti

XXXX

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caro dottore
la ricostruzione di carriera e il riconoscimento di servizi pregressi è
fatta dopo il superamento del triennio di conferma. Domani, 29 gennaio, entra
in vigore la legge Gelmini che ha eliminato la ricostruzione di carriera.
Occorre aspettare i decreti attuativi per sapere come è compensata la
eliminazione della ricostruzione di carriera. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 26 gennaio 2011

riconoscimento delle borse post dottorato nella ricostruzione di carriera

Gentile Prof. Pagliarini,
sono alla vigilia di un ricorso al TAR per farmi riconoscere sia quattro anni di assegno che due di post-doc e le faccio una domanda molto semplice. Dove le risulta che il post-doc sia riconosciuto? In maniera documentata mi risulta solo Bergamo e, senza avere documenti in mio possesso, anche Lecce. Le risulta con certezza altro?
la saluto cordialmente e la ringrazio per l'immenso lavoro svolto
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caro dottore

per gli assegni di ricerca il riconoscimento avviene in diverse sedi, Foggia, Verona ecc., vi è stata anche una sentenza del TAR Campania favorevole al ricorrente; per il post-dot non ho altre conoscenze oltre le due da lei citate. Cordialmente
Alberto Pagliarini

aspettativa per ricercatore a tempo determinato

Caro Prof. Pagliarini,

sono un dipendente ministeriale in congedo straordinario per una borsa di
post dottorato (2 anni), mi chiedevo se, nel caso in cui vincessi un posto
da ricercatore a tempo determinato (3+3 anni), potrei richiedere
nuovamente un periodo di aspettativa per l'intera durata del contratto a
td.
In quel caso è un mio diritto ottenere l'aspettativa o avrei bisogno di un
parere favorevole dell'amministrazione?

La ringrazio per il suo prezioso lavoro che sta portando avanti con questo
blog
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caro dottore
la risposta al suo quesito può darla solo la sui amministrazione. C'è una
novità introdotta dalla legge Gelmini. L'obbligatorietà dell'aspettativa per
la frequenza di un dottorato, vale solo una volta, per un dottorato. Per
richieste successive l'obbligatorietà non c'è più, la decisione è lasciata
alla discrezionalità dell'amministrazione. E' presumibile che le
amministrazioni estendano tale norma anche agli assegni di ricerca e ad
altre figure. Cordialmente
Alberto Pagliarini
>
>

riceratore e attribuzione borsa di studio all'estero

Gent. Prof. Pagliarini,

ho scoperto da poco il suo blog e mi associo ai complimenti e ai
ringraziamenti degli altri utenti per il suo utilissimo aiuto.
Pongo anche io un quesito, che mi sta molto a cuore.

Ho appena vinto un concorso da ricercatore universitario e sono stata
assunta subito.
La scorsa estate ho fatto domanda per una borsa di ricerca europea "Marie
Curie" per andare due anni in una prestigiosa Universita' inglese.
Dopo aver vinto il concorso ho scoperto di aver vinto anche la borsa Marie
Curie: insomma due sogni, il posto da ricercatore e una borsa di ricerca
in un centro d'eccellenza. Il problema e' riuscire ad avverarli
entrambi!
Desidero fortemente usufruire della borsa europea: per la mia crescita
professionale, per il prestigio, per l'esperienza che potrei acquisire e
per il contributo alla ricerca. Ho controllato sul bando e questa borsa
non e' incompatibile con il posto da ricercatore.
Lei sa se il posto da ricercatore e' compatibile con questo tipo di borse
finanziate dalla comunita' europea, come possa fare per usufruirne e che
tipo di richiesta devo fare all'universita'.
(Mi rendo conto che forse non e' possibile stare due anni all'estero pero'
potrei richiedere alla comunita' europea di usufruire della borsa in piu'
periodi, ad esempio 6 mesi in italia e 6 mesi in Inghilterra, oppure
ridurla ad un solo anno.)

Grazie mille per la cortese attenzione e per il suo aiuto.

Distinti Saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
le suggerisco di esporre la sua questione all'ufficio del personale, sezione
ricercatori, poiché le procedure applicative di eventuali aspettative con o
senza assegni o autorizzazioni variano da sede a sede. Le posso dire che se
l'importo della borsa è superiore alla retribuzione di ricercatore potrebbe
avere l'aspettativa senza assegni; in caso contrario quella con assegni. Ho
usato il condizionale poiché l'attribuzione dell'aspettativa dipende da
determinati elementi, tra cui il placet della Facoltà. Cordialmente
Alberto Pagliarini

trattamento economico ricercatore non confermato

Gent.mo Prof. Pagliarini,

Ho da poco (dal 23 Dicembre 2010) preso servizio come Ricercatore (non confermato ovviamente) essendo risultata vincitrice di uno degli ultimi concorsi per Ricercatore a TI (II tornata 2008).
Ora, mi chiedevo quale retribuzione è prevista per il mio livello e se rientrerei nel blocco stipendi 2011/2013 previsto, a quanto ho sentito, dal Ministro Tremonti nella recente legge finanziaria.
Inoltre, non mi è ancora chiaro se la riforma Gelmini prevede l'impossibilità - per i ricercatori a TI - di partecipare alle valutazioni comparative (concorso per l'idoneità??) ai livelli successivi di carriera accademica.
Potrebbe risolvermi questi dubbi?

La ringrazio comunque per la cortese attenzione.

Distinti saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
il trattamento economico che le compete lo trova nelle tabelle retributive pubblicate sul mio sito. Dopo un anno passerà alla classe retributiva 01 (vedi tabelle). Tale passaggio non sarà soggetto al vincolo del blocco triennale, secondo gli impegni assunti dai Ministri Tremonti e Gelmini. Per la partecipazione alle valutazioni comparative occorre aspettare l'emanazione dei relativi decreti attuativi. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 25 gennaio 2011

decurtazione scatto art. 69 e blocco retribuzione

Caro collega,

volevo porre alla Sua gentile attenzione il destino dell’infame misura di cui all’oggetto – uno scherzo rispetto a quello che ci attende d’ora in avanti!

Mi chiedevo se – esaurito il periodo di applicazione della predetta norma – l’entità degli scatti verra’ reintegrata, oppure se tale decurtazione permarra’ definitivamente.

La domanda è determinata dal fatto che nella foglina stipendio di Novembre la voce era espressamente invocata, e la trattenuta era ben evidenziata. Entrambe le voci mancano invece nella foglina di Dicembre, ma l’ammontare delle classi permane immutato da allora.

Per ulteriore chiarezza, Le allego entrambe le buste paga.

La ringrazio tantissimo per le preziose consulenze che da anni ci elargisce e, nell’augurarLe i miei più fervidi auguri per un sereno 2011, la saluto con viva cordialità.

xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega

ritengo che dopo i 12 mesi di decurtazione del 2,5% l'aumento dovrebbe ritornare ad essere intero senza la predetta decurtazione. Vi sono sedi che si comportano in tal modo, altre, invece, si attengono alla norma che blocca le retribuzioni al 2010 e non eliminano la decurtazione dopo i 12 mesi. A mio avviso questa seconda procedura è sbagliata e illegale. In queste sedi gli interessati dovrebbero scrivere al rettore significando l'illegalità della procedura e paventando una azione legale che potrebbe essere collettiva, cioè fatta con unico ricorso dagli interessati, con notevole risparmio sulle spese legali. Cordialmente

Alberto Pagliarini

opzione Moratti ed età pensionabile per gli associati

Caro Prof. Pagliarini,

sono un Prof. Associato di Neurologia (MED 26) confermato dal 2004.
Sinora non ho mai spedito l'opzione per il pensionamento a 70 anni (Moratti) perchè indeciso.
Vedo che in Sue precedenti risposte Lei fa riferimento a che la Gelmini implicasse comunque il pensionamento degli associati a 68 anni.
Ora che la legge è passata in forma definitiva, si conferma questo punto ?
Francamente nel testo definitvo non sono stato capace di trovare un riferimento diretto all'età pensionabile...
Grazie e cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'opzione per la Moratti può esercitarla anche dopo l'entrata in vigore della legge Gelmini, cioè dopo il 29 gennaio, poiché il comma 17 dell'art. 1 della Moratti non è stato abrogato nella legge approvata, l'abrogazione era prevista nel disegno di legge. Essendo stato eliminato il fuori ruolo e, con la Gelmini, anche i due anni di proroga, il pensionamento degli associati è a 65 anni. Per portarlo a 68 o 70 occorre optare per la Moratti. Secondo l'interpretazione del comma 17 fatta dalla sede l'età pensionabile può essere di 68 o 70. In alcune sedi si sono avute sentenze TAR favorevoli ai ricorrenti per l'età pensionabile a 70 anni. Le sentenze valgono solo per i ricorrenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatto e ricongiunzione servizi pregressi

Gentile Prof. Pagliarini,

le scrivo in merito al riscatto e ricongiunzione di periodi pregressi.

Sono entrato in ruolo come ricercatore non confermato in data 01/12/2010 e
preventivamente ho svolto i seguenti servizi:

- 6 Anni di assegno di ricerca con contributi presso la gestione separata.

- 9 mesi totali di co.co.co. (di cui 7 presso un consorzio
interuniversitario e 2 presso una università) con contributi presso la
gestione separata.

- 2 anni e 11 mesi come ricercatore a tempo determinato presso una
università con contributi presso INPS.

All'atto dell'assunzione del 01/12 la sede mi ha chiesto l'elenco dei
servizi prestati allo stato in precedenza.

Quello che le chiedo è: è necessario che presenti io autonomamente sia
richiesta di riscatto degli anni di laurea che di ricongiunzione dei
precedenti periodi contributivi o devo attendere comunicazione
dall'ufficio centrale in seguito alla presentazione dell'elenco che sopra
le dicevo? Posso farlo adesso o devo aspettare la conferma?

Ho presentato nei mesi scorsi domanda di riscatto all'INPS
(precedentemente allo svolgimento del concorso) per i 5 anni del corso di
laurea; devo presentarla nuovamente all'INPDAP?

Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxx


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gentile dottore
deve presentare domanda al rettore con l'elenco dei servizi resi e la
relativa documentazione. Con la domanda chiede il riscatto degli anni di
laurea e la ricongiunzione dei contributi versati. Cordialmente
Alberto Pagliarini

l'idoneità scade con la nomina in ruolo

caro prof. Pagliarini,
in aggiunta alla lettera che le ho spedito il 23/12 scorso,
vorrei porre un quesito molto importante aulla validità della chiamata
rispetto alla scadenza dell'idoneità.
A mia richiesta scritta il MIUR mi ha scritto in merito :

"Gent.mo,
il sistema informatico consente tranquillamente di inserire solo la
delibera di facoltà sulla chiamata."

(SEMBRA CHE INVECE NON SIA COSI')

"Si ricorda però che la chiamata non blocca la scadenza dell'idoneità,
che viene bloccata solo dalla nomina.
L'idoneità comunque dura 5 anni, quindi la Sua scadrà il 16/7/2015.
--
Cordiali saluti.
CINECA
Servizio Consulenza

reclutamento@cineca.it
Tel. 051 / 6171600
"


Dunque la mia chiamata in facoltà del luglio scorso e' solo "VIRTUALE" ! Lei che mi dice in proposito ?
La ringrazio ancora dela pazienza e le auguro un sereno 2011.
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'idoneità va intesa come idoneità al ruolo. Pertanto è valida sino alla nomina in ruolo con regolare decreto rettorale.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 24 gennaio 2011

scatto anticipato per nascita figlio e blocco retribuzione

Gentile professore,
sono un ricercatore non confermato dell'università xxxxx e le scrivo per esporle il mio caso e chiedere una delucidazione sul trattamento economico a seguito del DL Gelmini.
A novembre 2010 è nato mio figlio e a metà dicembre ho fatto richiesta dello scatto anticipato.
Naturalmente per le lungaggini burocratici non è stato possibile inserire nello stipendio di dicembre il relativo aumento.
Ora, però, l'ufficio del personale mi ha informato che la mia richiesta è stata al momento sospesa in attesa di chiarire le norme relative al blocco delle retribuzioni di cui all'articolo 9 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.
Secondo il suo autorevole parere, non avrei chiaramente diritto a tale aumento in quanto la richiesta di anticipo dello scatto di anzianità è stata fatta a dicembre 2010 e quindi prima dell'entrata in vigore del blocco delle retribuzioni che ha inizio dal 1 gennaio 2011?
Cordiali Saluti.

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caro dottore
a mio parere ha diritto alla scatto anticipato non solo perché ha fatto domanda prima dell'entrata in vigore della legge Gelmini, ma anche perché lo scatto decorre dalla data di nascita del figlio. Purtroppo nel caos legislativo contingente diverse amministrazioni sono bloccate in attesa di chiarimenti sulle procedure applicative. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sull'opzione per la legge Moratti

Gent.mo prof. Pagliarini

ho le idee confuse circa l'età di pensionamento dei prof. associati: mi è
stato detto che la norma vigente prevede il pensionamento a 65 anni con la
possibilità fino all'ultimo momento di optare per l'applicazione della
legge Moratti che invece prevede il pensionamento a 68 anni. Adesso un
collega mi ha detto che con la legge Gelmini tale opzione non sarebbe più
possibile. E' necessario quindi esercitare l'opzione per la legge Moratti
prima dell'entrata in vigore delle legge Gelmini per posticipare la
pensione fino a 68 anni?

Grazie anticipatamente e cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'opzione per la legge Moratti può essere fatta anche dopo il 29 gennaio,
data di entrata in vigore. Ciò perché l'abrogazione del comma 17 della legge
Moratti, inizialmente prevista nel disegno di legge, è stata eliminata in
sede di approvazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 23 gennaio 2011

rideterminazione dell'assegno ad personam

Caro Alberto,

La rideterminazione dell'assegno ad personam, dopo i tre anni di straordinariato, effettuata dall'amministrazione della mia università è consistita di fatto nel passaggio delle quattro classi, dovute per ricostruzione di carriera, dall'assegno ad personam al valore delle classi; in tal modo non ho goduto di alcun beneficio. Lo stipendio che mi sarebbe spettato da associato alla data di ricostruzione risultava notevolmente superiore. Il tutto contraddice le motivazioni istituzionali dell'assegno ad personam. Cosa ne pensi?

Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collegail calcolo dell'assegno ad personam va fatto comparando la retribuzione totale lorda annua di associato a quella di professore straordinario. La differenza tra le due è l'importo dell'assegno. Il ricalcolo va fatto comparando la retribuzione totale lorda annua di professore straordinario comprensiva dell'assegno ad personam alla fine dello straordinariato, con quella come professore ordinario alla classe attribuita per effetto della ricostruzione di carriera. Se la differenza tra le due è positiva, questa è la nuova quota di assegno attribuita sino alla fine della carriera, pensionabile. La retribuzione di professore associato alla data di ricostruzione della carriera, cioè dopo 3 anni, non può essere presa a riferimento. Il principio della non reformatio in peius è rispettato sia nel calcolo che nel ricalcolo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sullo scatto di anzianità per ricercatore confermato

Gent.mo Professore,
sono un ricercatore a tempo indeterminato confermato in ruolo in data 01/11/2009; avendo riconosciuto il servizio civile di mesi 10 ho maturato un'anzianità di anni 2 al 31/12/2010 come riportato nella busta paga del mese di Dicembre 2010 con classe "0". Nella busta paga del mese di Gennaio, per la legge Tremonti, però mi vedo ancora corrisposto lo stipendio riferito alla classe "0". In Amministrazione mi dicono che decorrendo l'anzianità dal 01/01/2011 per un giorno non posso essere avanzato in classe "I"...... Se così fosse non avrei dovuto avere un'anzianità di anni 1 e mesi 11 nel mese di Dicembre 2010?
In attesa di un Suo cortese riscontro le porgo cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
partendo dalla conferma in ruolo 01/11/2009, alla data 01/12/2010 ha maturato 1 anno e 11 mesi (1 anno e 1 mese di servizio + 10 mesi di servizio civile riconosciuto). Pertanto, dopo un mese, cioè alla data 01/01/2011 avrà completato i due anni necessari al conseguimento dello scatto automatico. Purtroppo, per 1 giorno sullo scatto si applica il blocco della legge Tremonti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 22 gennaio 2011

possibilità revoca opzione

Caro Professore,

sono un professore ordinario e gradirei, se fosse possibile, avere un Suo
parere. Sono entrato in servizio come professore straordianario il 1
ottobre
2005 ed, in data 16 dicembre 2010, ho erroneamente optato per la legge 230
del
2005 utilizzando il modulo riportato dal CIPUR. Come anticipato so di avere
commesso un errore e, quindi, vorrei sapere se posso rinunciare all'opzione
volendo andare in pensione a 70 anni e non a 68, cosa che accadrebbe se la
mia
opzione restasse in piedi. Le faccio questa domanda perché non so se
l'opzione,
ed in particolare il suo ritiro, è ancora possibile a valle
dell'approvazione
delle legge Gelmini. Tenga presente che la mia opzione non può certo dare
effetti ora dal momento che mi mancano 20 anni per arrivare ai 70 anni. Le
sarei grato se potesse non riportare le mie generalità.
Nel ringraziarLa per l'attenzione, Le faccio i miei complimenti per il Suo
sito e per le preziose informazioni che ci fornisce quotidianamente.
Cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la non revocabilità dell'opzione non è espressamente prevista nella legge
230/05. E', quindi, lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione la
possibilità di accettare o no la revoca. Non le resta che inviare al rettore
una istanza di revoca ed attendere la risposta. Comunque chieda all'Ufficio
se anche per i professori ordinari che hanno optato per la legge Moratti,
vale l'interpretazione della norma per cui per i professori associati che
hanno optato l'età pensionabile è 68 anni. Ciò è vero in alcune sedi e in
altre no. Cordialmente
Alberto Pagliarini

chiamata di idonei fuori ruolo o esterni

Gentile prof. Pagliarini

Le scrivo per chiederle:
che destino avranno gli idonei fuori ruolo che hanno conseguito
l'idoneità con gli ultimi concorsi in ateneo diverso dal proprio (I
sessione 2008) e che sono stati chiamati dalla propria facoltà ma non
inquadrati in servizio a causa della mancanza dei fondi dedicati ai fuori
ruolo nell'ultimo FFO 2010?
Le chiedo questo perchè dal 29-01-2011 entrerà in vigore il nuovo decreto
sull'università che prevede chiamata di professori di I e II fascia solo
nell'ambito della programmazione triennale e non prevede chiamate dei
cosiddetti fuori ruolo o esterni.
La ringrazio anticipatamente per qualsiasi chiarimento volesse darmi in
proposito.
Cordiali Saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
ritengo che con i decreti attuativi dovranno essere chiarite diverse
questioni tra le quali anche questa. Si dovranno necessariamente prevedere
le procedure per le chiamate di idonei fuori ruolo o esterni che non possono
rimanere in un limbo, pur avendo una regolare idoneità che implica diritti
non cancellabili. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 21 gennaio 2011

periodo di prova ed eventuale recessione di un contratto

Egregio Prof. Pagliarini,

mi permetto di disturbarLa per porle un quesito - probabilmente banale - ma per me assolutamente angosciante.
Sono un ricercatore a tempo determinato,con inizio del rapporto in data 03/11/2010 e data di fine rapporto 03/11/2013 (Art.2 del contratto)
Sul contratto stipulato con l'Università,classificato come "Contratto individuale di lavoro subordinato di tipo privato a tempo determinato",è previsto un periodo di prova non meglio specificato,ovvero (cito testualmente):
"ARTICOLO 3 (PERIODO DI PROVA): La conferma in servizio è subordinata all'espletamento di un periodo di prova di n. 180 giorni lavorativi (e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro),durante i quali ciascuna delle parti ha diritto di recedere unilateralmente,senza obbligo di preavviso,con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte".
La mia domanda è questa,possono realmente (mi perdoni la poco aulica espressione) cacciarmi dall'oggi al domani e, se sì, quali potrebbero essere le motivazioni? So che non devono essere "motivazioni discriminatorie",ma a quanto pare non sono neanche costretti a dare queste motivazioni..!
Sono piuttosto preoccupata, perchè l'Università dove svolgo la mia attività di ricerca è tra quelle passate agli onori della cronaca per avere tra i maggiori buchi di bilancio in Italia.
Spero sinceramente di averLe posto una domanda "degna" di risposta.
In attesa di un Suo cortese riscontro, La ringrazio anticipatamente per il tempo prezioso che vorrà dedicarmi.
Distinti saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
per la lettera dell'art. 3 del contratto l'università può recedere liberamente senza alcun preavviso. E' difficile che ciò accada. Se accade sarebbe corretto motivare la recessione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

attività didattica integrativa

Caro Prof. Pagliarini,
La ringrazio del suo impegno e per la creazione del blog, che è uno
strumento utilissimo.
La domanda che le pongo è:
Sono un ricercatore confermato, a breve inizierà un corso, di cui non
sono titolare, di 7 CFU, di cui 5 di lezioni frontali e 2 di
esercitazioni. Io sono incaricato di svolgere le esercitazioni. Questa è
quindi attività di didattica integrativa (obbligatoria), ai sensi della
legge 382 o della nuova 240/2010, oppure è semplicemente didattica, cioè
si prefigura come un modulo all'interno di un corso, e quindi facoltativa?
Chiedo a lei, dal momento che, sia parlando con i colleghi di Facoltà,
che leggendo i pareri del CUN non ritengo di aver trovato una risposta
chiara.
La ringrazio e le invio
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
le esercitazioni di un corso, quando non siano espressamente previste come
corso, integrano il corso e, quindi, sono didattica integrativa.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco scatti biennali e presa servizio nuovo ruolo

Caro prof. Pagliarini,

sono ricercatrice confermata al Politecnico di Torino e il 1 gennaio
2011 ho maturato uno scatto biennale, che non e` stato corrisposto a causa del blocco degli scatti per il triennio 2011-2013.

se ho ben capito dalle risposte da lei date ad altri questiti simili,
tale scatto mi dovrebbe essere corrisposto a gennaio 2014.

nel frattempo sono risultata idonea ad un concorso per professore di
II fascia presso un altro ateneo.

cosa succederebbe allo scatto bloccato se fossi chiamata e prendessi
servizio prima del gennaio 2014?

la ringrazio anticipatamente per le informazioni che mi sapra` dare.

cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
lo scatto bloccato non è ricuperabile. Da gennaio 2014 si riprende la
progressione economica ignorando i tre anni di blocco, perduti ai fini
economici. Se prima del 2014 è chiamata e prende servizio come professore
associato non confermato, inizia la nuova carriera e la relativa
progressione economica senza ricupero dello scatto perduto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sull'applicazione dell'art. 69 legge 133/08

Gentilissimo professore,



volevo porle un quesito in merito alla mia situazione.



Ho preso servizio come ricercatore non confermato il 15 dicembre 2008, pertanto dal 16 dicembre 2010 entro a tutti gli effetti nel mio terzo anno (quello che poi sarà anche l’ultimo in vista della conferma). Nello stipendio di dicembre 2010 (avendo maturato 16 giorni) ho trovato riportata la seguente dicitura:

- stipendio classe iniziale 1.418,96 euro

- scatti biennali 35,47 euro

- decurtazione classe/scatto art. 69 c.1 L-133/2008 -35,47 euro



Ora per carità stiamo parlando di pochi spiccioli, ma il significato di questa decurtazione mi rimane comunque da chiarire.



Credevo (erroneamente a questo punto) che il blocco degli scatti fosse riferito a coloro che sono nel ruolo di “confermati” e che il nostro non fosse invece considerabile uno scatto biennale, ovvero che il passaggio dal 2° al terzo 3° anno fosse un passaggio “automatico” come quello dal 1° al 2°. Inoltre, se non ho capito male, la situazione andrebbe congelata al 31/12/2010 e dunque, nel mio caso specifico, io avrei diritto alla retribuzione del mio terzo anno.



Forse mi sfugge qualcosa con riferimento alla L. 133/2008, art. 69,c.1 che riporto:



Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.



Nella norma si fa riferimento alla categoria dei ricercatori ma non si distingue tra confermati e non. Si intende che sono parificati di fronte a questo trattamento?



Mi scusi se le ripropongo magari un argomento a cui ha già risposto (in realtà ho cercato ma non mi sembra di aver letto niente sul suo blog di questo) e se magari non ho presente tutti i successivi aggiornamenti sull’argomento. Visto il suo lodevole lavoro in questo campo avrei tanto piacere se potesse fornirmi una risposta chiara e definitiva in merito.



Grazie davvero,



xxxxxxxxxxxxxxxx




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gentile dottoressa

dopo il 2° anno di conferma compete uno scatto automatico del 2,5% calcolato sullo stipendio tabellare. Il valore dello scatto è 35,47 euro. Lo scatto è stato attribuito ma essendo il primo scatto automatico maturato dal gennaio 1999 è soggetto alla decurtazione del 2,5% per effetto della legge 133/08 art. 69. In pratica, per 12 mesi lo scatto è azzerato. La legge richiamata vale per tutti i docenti, confermati o no. Cordialmente

Alberto Pagliarini

mercoledì 19 gennaio 2011

afferenza a un dipartimento

Un professore associato afferente ad un Dipartimento vince un concorso per Ordinario. deve presentare domanda di afferenza allo stesso dipartimento?



xxxxxxxxxxxxxxxx

Segreteria Direttore – Segreteria xxxxxxxxxxx
DIPARTIMENTO DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Università di xxxxxxxxxxxxxx



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gentile dottoressa

se la afferenza la si intende connessa alla status di docente, come dovrebbe essere (docente che afferisce ad un dipartimento), e non alla qualifica dello stesso, evidentemente non deve necessariamente presentare domanda di afferenza se decide di rimanere nello stesso dipartimento ma con diversa qualifica.

Deve ovviamente presentare domanda se decide di passare ad altro dipartimento. Cordialmente

Alberto Pagliarini

sull'art. 6 comma 10 legge Gelmini

Egregio Collega,

l'articolo 6 comma 10 della legge Gelmini, che disciplina le attività
possibili ai professori universitari, recita: "I professori e i
ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione ..."

A mio parere ciò potrebbe significare che non siamo più tenuti a
chiedere autorizzazione per tali incarichi. Infatti, se così non fosse,
perchè il legislatore avrebbe introdotto l'avverbio liberamente che
risulterebbe del tutto pleonastico? Mi piacerebbe, e credo piacerebbe a
molti, conoscere la sua opinione al riguardo.

Distinti saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
stando alla formulazione e alla lettera del comma 10 dell'art.6, ritengo
anch'io che, limitatamente alle attività elencate nello stesso comma, non ci
sia bisogno di alcuna autorizzazione preventiva. Per l'inciso "fatto salvo
il rispetto degli obblighi istituzionali", resta valido il principio del
doveroso controllo sul predetto rispetto che dovrebbe essere esercitato dal
Preside, e/o Direttore di Dipartimento, e/o Presidente di CdS. Invece, per
l'esercizio dell'attività libero-professionale occasionale, resta valida la
vecchia normativa, non abrogata, secondo la quale, di volta in volta,
occorre una preventiva regolare autorizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 17 gennaio 2011

sulla presa di servizio differita rispetto alla chiamata

Gent.mo Prof. Pagliarini,

sono risultato idoneo ad una valutazione comparativa per posti di seconda fascia (I tornata 2008) bandito dalla mia Università (xxxxxxxxxxxxxx) dove presto servizio come ricercatore da oltre 10 anni.

In tempi record ho avuto l'approvazione degli atti e la chiamata dalla mia Facoltà tanto che il mio nome risulta sul sito del MIUR alla voce "idonei". Ora il problema è la presa di servizio che mi viene ufficiosamente per ora, negata dal Direttore amministrativo adducendo una serie di motivazioni quali:

1) il senato Accademico in data successiva al bando del concorso ha inteso "riprogrammare" assegnando i punti organico per bandire nuovi concorsi per ricercatori cofinanziati (che si stanno chiudendo ora)

2) la necessità di rispettare il tetto max del 40% per l'assunzione di associati e amministrativi oltre il minimo 60% di ricercatori (vincolo che potrebbe essere rispettato assumendo una parte di ricercatori di quelli appena banditi)

3) il vincolo del rapporto tra assegni fissi e FFO che pare per quest'anno superi il 90%

Vorrei sapere quali margini di intervento ho. Inoltre a seguito di pensionamenti posso fare ricalcolare in tempi brevi il nuovo valore di rapporto degli assegni fissi e FFO?.

I ricercatori cofinanziati incidono sugli assegni fissi del rapporto? E' vero che la loro assunzione può essere fatta in deroga del superamento del predetto rapporto? e se è così sarebbe possibile trasferire la loro assunzione nel 2001 per non gravare troppo?

Spero che le domande poste non siano troppe e comunque interessano diversi colleghi del mio Ateneo che si trovano in questa situazione.

Cordiali saluti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


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caro collega

ho già scritto ad altri colleghi che le difficoltà di bilancio di molte sedi hanno portato a rinviare, in alcune sedi anche di qualche anno, la presa di servizio rispetto alla chiamata deliberata dalla Facoltà. Non ci sono margini di intervento. E' necessario seguire attentamente l'andamento della reale disponibilità dei punti organico, il rapporto variabile tra spesa corrente retributiva e FFO, i pensionamenti verificatisi e le conseguenti disponibilità di assunzione nei limiti previsti dalle norme. Ciò richiede un frequente contatto con la direzione amministrativa che ha il dovere di informare gli interessati sulla evoluzione della situazione anche ai fini del doveroso perfezionamento delle procedure di assunzione già avviate con regolari atti deliberativi. I ricercatori cofinanziati dovrebbero incidere in proporzione alla quota a carico del bilancio. Cordialmente

Alberto Pagliarini

legge Gelmini art. 6 comma 4 affidamenti ai ricercatori

Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice a tempo indeterminato non confermata (in servizio dal nov del 2008 e con 1 solo anno di insegnamento) ho diversi dubbi sull'interpretazione di vari punti del decreto Gelmini, ma in particolare sul comma 4 dell'art. 6, che, a mio avviso, a seconda della chiave di lettura potrebbe essere veramente penalizzante per me.
Articolo 6
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
"4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari."


Le chiedo cortesemente di dirmi se ho ben interpretato il significato: si ritiene sia un criterio indispensabile per l'affidamento di un corso/modulo che i tecnici laureati, di cui all'art. 50 D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382, debbano avere già conseguito 3 anni di insegnamento. Ma questo criterio non si riferisce ai ricercatori a tempo indeterminato.
Nel caso contrario vorrebbe dire che tutti i ricercatori assunti negli ultimi due sarebbero tagliati fuori dalla didattica e penalizzati nell'ottica di un futuro avanzamento di carriera.
Le sono molto grata per la sua attenzione e aspetto la sua risposta.
Cari Saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
il requisito dei tre anni di insegnamento è richiesto, per le leggi richiamate nell'articolo, solo ai tecnici laureati ai quali possono essere affidati corsi e moduli curriculari. Ai ricercatori di ruolo o a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai professori incaricati stabilizzati gli affidamenti sono fatti senza altri requisiti oltre quello dell'ufficio ricoperto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

legge Gelmini e anno sabatico

Gentile Prof. A. Pagliarini le volevo chiedere se a seguito della
approvazione della legge Gelmini siano cambiate le regole per la richiesta
di un periodo di sabatico relativamente alle posizioni di Prof. associato
confermato e Prof. ordinario di ruolo universitari rispetto al
DPR/382/1980 Art.17 ed in particolare alla affermazione al primo punto:
''...a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca
scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali
complessivamente per non piu' di due anni accademici per decennio.''
Il dubbio viene dalla lettura del testo Gelmini Art.19 comma 3
relativamente ai dipendenti pubblici ''per quanto riguarda il congedo per
motivi di studio non ha diritto chi ha gia' conseguito un dottorato''.
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la risposta, cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxx.



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caro collega
l'art. 19 comma 3 riguarda solo il dottorato di ricerca e l'aspettativa con
o senza assegni concessa a un pubblico dipendente per la frequenza del
dottorato. Non vi è alcun nesso con l'anno sabatico ai professori di ruolo.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 16 gennaio 2011

riconoscimento servizio militare

Gentile prof. Pagliarini,

sono un ricercatore confermato dal 2007. Da tempo ho presentato istanza di rettifica del decreto di ricongiunzione dei servizi pregressi nella sede in cui ho prestato servizio fino al Dicembre del 2009, prima di essere trasferito ad altro ateneo. Si tratta del periodo di servizio militare, che non è stato calcolato per l'inquadramento economico, secondo quanto disposto dalle leggi da Lei più volte menzionate. La documentazione, spedita prima agli uffici del personale, poi al rettorato, è approdata al'ufficio per gli affari legali, che mi ha comunicato in data odierna che "considerate le circastanze di fatto dedotte e le questioni di diritto prospettate, l'Amministrazione universitaria ha ritenuto di dover sottoporre la questione all'Avvocatura distrettuale dello Stato, affinchè esprima il proprio autorevole parere. Tale richiesta di parere sarà trasmessa per conoscenza anche alla S.V."
A questo punto, c'è qualcosa che io possa fare?
La ringrazio della cortese attenzione e Le auguro buon anno

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caro collega
la sua amministrazione ha avuto dubbi sull'applicazione di una legge, peraltro chiara, quale quella sul riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio militare. Ha chiesto un parere all'Avvocatura. Non le resta che attendere il parere che le sarà comunicato. Ove negativo, ne dubito, potrà adire le vie legali. Cordialmente
Alberto Pagliarini

bando anomalo e anomala valutazione dei titoli

salve,
Le scrivo per sottopporre alla sua attenzione il mio caso

Ho partecipato ad un concorso per titoli e colloquio per l'ammissione al dottorato di ricerca, il cui bando prevedeva esplicitamente la partecipazione al concorso anche per i laurenadi che avessero conseguito il titolo di laurea specialistica entro il 30/11/2010 (io ho conseguito il titolo il 26/11/2010) , tuttavia si consentiva alle commissioni di valutare i titoli presentati entro la scadenza del bando (15/11/2010). L'esame (titoli e colloquio si è svolto il 6/12/2010).

Le allego le testuali parole del bando...

Possono presentare istanza di partecipazione anche coloro i quali, regolarmente iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento), conseguano il relativo diploma entro il 30.11.2010.
In tal caso, l’ammissione verrà disposta “con riserva” ed il candidato sarà tenuto a produrre, a pena di decadenza, al recapito indicato al successivo art. 3, il relativo certificato di laurea entro il 10 dicembre 2010.
In ogni caso, le commissioni valuteranno i titoli presentati dai candidati entro la scadenza del presente bando (15/11/2010)

tutto ciò premesso:

dalla graduatoria provvisioria redatta dalla commissione io risulto idone al terzo posto (senza borsa) con un punteggio di 81/120 di cui (21/60 titoli) e (60/60 colloquio).
in poche parole non mi è stato valutato il titolo di laurea perchè la commissione attenendosi alle disposizioni del bando non poteva valutare un titolo non allegato. in proposito le faccio presente che il bando prevedeva che si allegasse ai documenti da presentare entro la scadenza del 15/11/2010 un'autocertificazione in cui il laureando dichiarasse di conseguire il titolo entro il 30/11/2010. e' di tutta evidenza che da tale situazione ne sia derivato una discriminazione nello svolgimento del concorso...si consente la partecipazione a chi si laurea entro il termine stabilito dal bando (30/11/2010), ma non se ne consente la valutazione del titolo.
attraverso il mio legale abbiamo presentato istanza di rettifica della graduatoria di merito ( non ancora approvata dal decreto rettorale)

La ringrazio infinitamente per i suggerimenti e le opinioni che vorrà fornirmi in merito.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
è alquanto bizzarro che un bando conceda la partecipazione al concorso a coloro che alla scadenza del bando non hanno il richiesto titolo di laurea ma possano conseguirlo qualche settimana dopo. Sembra un bando fatto su misura per consentire la partecipazione a qualcuno. Forse per evitare simile giudizio il bando non consente la valutazione del titolo conseguito dopo la scadenza. La commissione si è strettamente attenuta al bando e non ha valutato la laurea. Non poteva fare diversamente per evitare ricorsi di altri candidati che risulterebbero danneggiati da una valutazione non dovuta, come previsto dal bando. Credo che solo un giudice potrebbe imporre la rettifica della graduatoria di merito stilata dalla commissione. Ciò accade perché è stato emanato un bando senza attenersi a regole precise e inequivocabili, come dovrebbe essere. Misteri della burocrazia! Cordialmente
Alberto Pagliarini

periodo di prova e conservazione del posto

Gentile Prof. Pagliarini,

ho appena preso servizio come ricercatore universitario (il 31/12/2010) e ho dato le dimissioni da un incarico a tempo indeterminato (part time) di Istruttore Direttivo Tecnico presso un Comune della zona, sottolineando che avrei avuto diritto alla conservazione del posto per un periodo pari al periodo di prova imposto dall'amministrazione in cui subentro. Non ho esplicitato la durata del periodo di prova, ma ritengo che per un ricercatore universitario si possano considerare i tre anni prima della conferma quale periodo di prova. E' corretto? Devo comunque inoltrare domanda all'Amministrazione di provenienza (il Comune) o è un diritto già acquisito?

La ringrazio
Cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
deve presentare domanda alla sua amministrazione chiedendo l'aspettativa senza assegni per il triennio di conferma da ricercatore non confermato. L'amministrazione potrà concederla per intero o in parte in base alle norme contrattuali del comparto che regolamentano la concessione dell'aspettativa. Cordialmente
Alberto Pagliarini

valutabilità di servizi universitari in un concorso per dirigente

Gentilissimo prof. Pagliarini,
le sarei particolamente grata se potesse darmi qualche utile informazione in merito alla valutazione di alcuni titoli nei concorsi pubblici.
Sono un architetto ed ho recentemente partecipato ad un concorso per dirigenti architetti in cui come requisiti di ammissione si prevede che "gli aspiranti al concorso devono possedere (... ) c) anzianità di almeno 5 anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità a concorso prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello o corrispondenti, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e non livello o corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni ... L àmmissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative di durata quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di quinquennali attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analoqo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo professionale".
Nel mio caso specifico non ho l'anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni, ma ho svolto attività presso pubbliche amministrazioni soprattutto presso l'università.
In particolare sarei interessata a sapere come possono essere valutate alcune mie esperienze :

- borsa di studio CNR (annuale) ;
- dottore di ricerca in progettazione urbana;
- cultore della materia " e partecipazione ufficiale a commissioni di esama nel settore H10A dal 1996 al 2004
- professore a contratto presso la facoltà di Architettura ;
- partecipazione a Gruppi di ricerca;
- Attività didattica, seminariale e di ricerca svolte a titolo gratuito presso la facoltà di Architettura
Spero tanto in un suo intervento chiarificatore...
Ringraziandola in anticipo per la sua disponibilita, le invio i miei più sentiti saluti ed auguri per un sereno 2011
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
al suo quesito non può essere data risposta univoca. Infatti la commissione potrà ritenere valutabili le sue esperienze universitarie ma potrà anche ritenere che le stesse esperienze non rientrano nei corrispondenti profili del ruolo professionale.
A mio parere alcune delle esperienze elencate potrebbero essere considerate valutabili. Cordialmente
Alberto Pagliarini

aspettativa ed assegno ad personam

Gent.mo Prof. Pagliarini,
innanzitutto la ringrazio perché è una delle poche fonti di informazione
sul mondo universitario che fornisce risposte chiare e precise.
Le espongo il mio caso. A seguito di vincita di concorso pubblico sono
stata assunta presso un’Agenzia Fiscale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Attualmente ho vinto un concorso come ricercatore
universitario (sempre a tempo indeterminato).
Il contratto del comparto Agenzie Fiscali in merito all’aspettativa recita
così:
“L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è,
altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa Agenzia o
ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova”.
In ufficio non sapevano bene come comportarsi, e alla fine mi hanno
concesso un’aspettativa di soli 6 mesi, anche se in realtà il periodo di prova del
ricercatore non confermato è di 3 anni!
Secondo lei posso appellarmi in qualche modo a questa decisione chiedendo
che l’aspettativa, che dovrebbe avere la finalità di tutelare il dipendente con
la conservazione del posto di lavoro, venga protratta per la durata del
periodo di conferma?

Inoltre in merito all’assegno ad personam, mi hanno detto che nel computo
dello stesso non rientra l’indennità di amministrazione in quanto
componente, sebbene fissa, non pensionabile. Lei che ne pensa?

Grazie ed auguri di Buon Anno,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
l'aspettativa per i dipendenti di ruolo contrattualizzati è regolamentata
dalle norme contrattuali specifiche del comparto di appartenenza. Nel suo
caso l'unica aspettativa senza assegni prevista è quella della durata
massima di 6 mesi. Non credo possa impugnare la decisione dell'ufficio che
si è strettamente attenuto alle norme contrattuali. Per quanto attiene
l'assegno ad personam, per legge pensionabile, nel suo computo non possono
essere considerate indennità non pensionabili. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul ricercatore a tempo determinato

Gent.mo Prof. Pagliarini,
come noto, la questione dei Ricercatori a Tempo Determinato è una di quelle sulle quali, maggiormente, la discussione intorno alla ormai legge Gelimini è divampata nel corso dell'iter parlamentare relativo al DDL stesso.
Premesso che allo stato attuale delle cose, in assenza dei decreti attuativi che renderanno la legge stessa, per così dire, esecutiva nelle sue parti, mi piacerebbe sapere la sua opinione a riguardo del futuro di chi, ad oggi, risultasse già titolare di una posizione da ricercatore a tempo determinato all'interno di un'Università italiana. Come noto, infatti, tale figura giuridica è già da tempo inserita nel panorama di quelle previste dalla normativa in tema di personale universitario e, non molto tempo fa, è stata interessata da un un intervento legislativo (decreto, se non ricordo male) a seguito del quale si è avuta una decisa impennata del livello salariale ad essa riferito.
Chi già in possesso di tale posizione, la perderà in attesa di rientrare nelle status una volta ottemperato (sempre che possa essere in grado di farlo) a quanto la nuova normativa impone anche in termini di reclutamento? In questo caso gli anni pregressi avranno valenza nell'ottica del potenziale accesso all'abilitazione nazionale (3+3) ?
Si genereranno, e sarebbe un'ulteriore complicazione all'interno di un panorama già poco chiaro, due figure separate di ricercatore TD, una con la canonicità prevista dalla nuova legge e l'altra basata sul, per così dire, vecchio sistema?
La questione, per quanto mi è dato di capire, sembrerebbe anche molto basarsi sull'imputazione dei costi di gestione di tali figure; saranno a carico dell'FFO degli Atenei, saranno interamente sopportate dai progetti di ricerca, saranno un qualcosa di misto?

La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta che vorrà fornirni.

Cordialmente,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


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caro dottore
la legge Gelmini, così com'è, non è attuabile. Entro 6 mesi a far tempo dal 29 gennaio, data di entrata in vigore della legge, devono essere riscritti gli Statuti delle università. Entro un anno devono essere emanati oltre 40 decreti legislativi, decreti ministeriali non ordinamentali e relative circolari esplicative. Qualsiasi previsione fatta oggi è puramente fantasiosa. L'unica risposta alle sue domande è che la figura del ricercatore a tempo determinato sarà presumibilmente unica, anche perché un obiettivo della riforma è quello di semplificare e ridurre le figure di precariato diverso esistenti oggi e ad attuazione della riforma. Qualsiasi altra previsione potrebbe risultare solo "astrologia universitaria". Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 1 gennaio 2011

sulla "mobilita' volontaria" dall'Universita' a un Ente di Ricerca

Caro Pagliarini,
mi permetto di scriverle nuovamente nel dubbio che il mio precedente messaggio
non sia stato trasmesso correttamente. Io sono stato in aspettativa senza assegni
per 5 anni dalla mia posizione di Professore Ordinario, per dirigere una Struttura
di un Ente di Ricerca, e sono rientrato all'Università a fine settembre. Per varie
ragioni, potrebbe essere profiquo continuare la mia attività a tempo pieno
nell'Ente in questione, e mi chiedo se in questo caso si possa applicare la cosidetta
"mobilità volontaria" (Art. 30 Dlgs 165/2001), transitando cioè definitivamente nella
dirigenza dell'Ente.

La ringrazio in anticipo per l'attenzione e le porgo i miei migliori auguri.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
ritengo che la via della "mobilita' volontaria" di cui all'art. 30 del Dlgs. 165/2001, integrato dall'art. 5, comma 1 - quater della legge 43/2005 possa essere utilizzata, ma con adeguate accortezze. Poiche' non e' un semplice interscambio tra due dipendenti di amministrazioni diverse, ma un volontario trasferimento di un dipendente da una ad altra amministrazione, per il quale, peraltro, e' indispensabile un regolare nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, sarebbe preferibile predisporre alcuni formali atti preparatori. Una dichiarazione dell'Ente di ricerca che attesti la piena e apprezzata validita' della direzione della struttura per 5 anni, con piena soddisfazione del personale e dell'Ente per i risultati conseguiti. La successiva dichiarata disponibilita' del docente a trasferire il suo posto di ruolo a dirigere definitivamente la struttura dell'Ente di ricerca, gia' diretta per 5 anni con dichiarata soddisfazione della stessa, ovviamente se l'amministrazione di appartenenza dovesse concedere il regolare nulla-osta. Ci sarebbero i presupposti per giustificare l'attribuzone della direzione di una struttura a tempo indeterminato, probabilmente non contemplata nel CCNL dei dipendenti dell'Ente al quale la struttura appartiene. Ritengo in tal modo piu' facilmente raggiungibile l'effetto della "mobilita' volontaria" . Cordialmente
Alberto Pagliarini