venerdì 31 dicembre 2010

nuovo sito di Alberto Pagliarini

Gent.mo Collega,
come mai sono scomparse dal sito le tabelle 2010 ? Mi è sfuggito qualcosa ?
grazie e complimenti per il tuo preziosissimo lavoro
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caro collega
purtroppo e' rimasto attivo il vecchio sito, non aggiornato, al quale evidentemente e' entrato. Devo provvedere a disattivarlo. Per accedere al nuovo sito utilizzare http://alpaglia.xoom.it/ Questo e' aggiornato anche con le tabelle retributive 2010 Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 30 dicembre 2010

eta' pensionabile per i clinici universitari

Gent.mo Dott. Pagliarini,
sono un docente di materie cliniche e seguo da tempo il suo blog che trovo molto interessante ed esauriente nelle risposte e nelle precisazioni puntuali. In virtù della legge Gelmini da pochissimo approvata, non è ancora chiaro, a mio avviso, visto che il caso mi riguarda personalmente, quale sarà il destino degli associati docenti di materie cliniche. La precedente legge Moratti prevedeva infatti all’articolo 18 che questi rimanessero in servizio fino a 70 anni indipendentemente da ogni tipo di richiesta. Poiché io compirò 68 anni nei primi mesi del’anno prossimo, ho chiesto agli uffici preposti chiarimenti in merito ma la mia università non ha saputo rispondere poiché a loro avviso non è ancora chiaro nel mio caso, se temporalmente i benefici dell’art. 18 della legge Moratti sono in essere o meno, come in maniera sibillina è riportato nel testo della legge Gelmini riguardante il collocamento a riposo dei docenti. Infatti secondo una interpretazione sfavorevole, tali effetti avrebbero valore dal compimento del 68 anno in poi ergo per loro dovrei andare in pensione al termine del prossimo anno accademico! Mi rivolgo a lei per un chiarimento in merito e la ringrazio anticipatamente anche a nome degli altri colleghi che stanno vivendo la stessa situazione.

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caro collega
la riforma Gelmini e' ormai legge dello Stato. Almeno per un anno restera' in gran parte inapplicata in attesa della emanazione dei numerosissimi decreti attuativi in essa previsti, indispensabili per l'applicazione delle norme generali in essa fissate. In attesa varranno le norme ancora in vigore se non espressamente abrogate. Per il pensionamento dei docenti clinici universitari vale ancora il comma 18 dell'art. 1 della 230/05, legge Moratti, che fissa a 70 anni il pensionamento, anche ai fini assistenziali, delle predette figure, senza possibilita' di chiedere i due anni di proroga in ruolo, perche' l'art. 22 della Gelmini esclude espressamente tale possibilita'. Qualche sede potrebbe, per motivi di economia di spesa, mandare in pensione gli associati a 68 anni. Ma vi e' il rischio reale di un ricorso al TAR. E' accaduto a Napoli e il rettore ha dovuto richiamare in servizio il docente e accollarsi le spese legali e giudiziarie. Cordialmente
Alberto Pagliarini

cambiamento d'opinione

Caro Collega,
mi associo ai complimenti e ai ringraziamenti per quanto fai per aiutarci a capire meglio il mondo in cui lavoriamo.
Ho notato un cambiamento di opinione da parte tua per quanto riguarda il blocco delle retribuzioni per chi, come me, ha compiuto nel 2010 il triennio di conferma ma la cui entrata in ruolo verrà disposta solo nel 2011. Fino a luglio di quest'anno, se ho capito bene, la tua posizione era che nel caso in esame l'amministrazione dovesse dar luogo all'inquadramento nella nuova posizione giuridica, attribuendo la nuova retribuzione fin dalla data di inquadramento. Dalle ultime risposte, mi pare che la tua interpretazione attuale sia che nel caso in esame il decreto di progressione di carriera avra' valore solo ai fini giuridici e non economici fino a dicembre 2013.
Potresti indicare le motivazioni che hanno determinato questo cambiamento di opinione? Ovviamente mi rendo conto che la situazione sia evoluta sostanzialmente, ma mi chiedo se ci sia stato un chiarimento da parte del legislatore.
Grazie ancora.
Saluti e Buon Anno.
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caro collega
a luglio, dopo aver sentito alcuni funzionari di sede sulla possibilita' di applicare la norma in modo meno restrittivo, ho pensato anch'io che fosse possibile. Successivamente alcuni funzionari hanno cambiato idea. La legge, d'altronde, parla inequivocabilmente di solo valore giuridico degli atti d'inquadramento disposti nel triennio, pertanto ho modificato la precedente impostazzione che ritengo superata. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 28 dicembre 2010

abolizione ricostruzione carriera e opzione

Ch.mo Prof. Pagliarini,

ho letto, tra i vari articoli della Riforma Gelmini, uno che riguarda l'abolizione del periodo di straordinariato per i professori di prima fascia e di conferma per i professori di seconda fascia, eliminando altresì le procedure di "ricostruzione di carriera".
Considerato che la norma prevede la possibilità, per i professori e ricercatori (?) nominati secondo il regime previgente di optare per tale nuovo regime, le sarei grato se potesse aiutarmi a comprendere cosa comporterebbe per me, dal punto di vista economico e di carriera, tale eventuale opzione per il nuovo regime: dal 1 Novembre 2004 al 31 Ottobre 2010 ho ricoperto il ruolo di ricercatore (dal 1 Novembre 2007 come ricercatore confermato) e dal 1 Novembre 2010 sono in servizio in qualità di professore associato.
Nel ringraziarla per l'attenzione che vorrà dare alla mia richiesta, le porgo i miei migliori auguri per il Natale e per il nuovo anno.

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caro collega
per conoscere come avverranno l'abolizione dello straordinariato o della conferma e la ricostruzione di carriera occorre aspettare l'emanazione dei rispettivi decreti attuativi. Ci sara' una rimodulazione della retribuzione che compensera' i vantaggi economici connessi alle predette abolizioni. Questo, a mio avviso, e' un fatto positivo. Sparisce quell'assurdo meccanismo per cui si potevano ricuperare i due terzi degli anni pregressi con un massimo di otto anni. E' prevista l'opzione tra il vecchio e il nuovo regime. Un'opzione si esercita solo se c'e' convenienza. Pertanto e' pensabile che il meccanismo di rimodulazione delle retribuzioni comporti una certa convenienza rispetto alla vecchia ricostruzione di carriera. In conseguenza moltissimi saranno invogliati ad esercitare quel diritto ed e' prevedibile che nel giro di un anno il vecchio regime sparira' rimanendo in vita solo il nuovo. Questo e' un aspetto positivo della riforma ed e' auspicabile che il ministro utilizzi le sue prerogative e il suo potere per far si che i decreti siano emanati nei tempi previsti e nel migliore dei modi, cioe' attenuando gli aspetti negativi della riforma ed esaltandone quelli positivi. Circa il quantum della convenienza ad optare si sapra' solo dopo l'emanazione dei decreti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 27 dicembre 2010

progressione di carriera disposta nel triennio di blocco

Caro Collega,
innanzitutto mi associo a tutti i complimenti per l'utilissimo servizio chiarificatore che svolge. Grazie davvero.
Vengo al punto. Ancora non ho ben compreso l'effetto economico del congelamento stipendi al 31/12/10.
Questo il mio caso: ho maturato il triennio di conferma in ruolo di associato a novembre 2009 (13 mesi fa!), ma la Commissione non si è ancora riunita. Immagino lo farà nel 2011. Vorrà dire che una volta confermato continuerò ad avere lo stipendio di non confermato?
La legge, per le progressioni di carriera "disposte" nel 2011, 2012 e 2013, blocca l'effetto economico negli anzidetti anni. La mia sarà disposta nel 2011 (se va bene). Ma avrò diritto ex post quanto meno agli arretrati di conferma 'maturabili' tra il nov 2009 e il dic 2010? Cioè, ipotizzando che mi confermino a febbraio 2001, continuerò a prendere lo stipendio da non confermato? oppure lo stipendio da confermato 'parametrato' al dicembre 2010?
Le sarei grato se potesse aiutarmi a capire.
Formulo anche i miei più sentiti auguri per queste festività.
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caro collega
ritengo che le amministrazioni si atterrano alla lettera del comma 21 dell'art. 9. Pertanto se nel 2011 sara' diposto il decreto di progressione di carriera, questo avra' valore solo ai fini giuridici e non economici sino a dicembre 2013. Da gennaio 2014 saranno corrisposti gli arretrari da novembre 2009 a dicembre 2010 e questo periodo costituira' il maturato economico sulla classe retributiva che le sara' attribuita per effetto della ricostruzione di carriera. Ringrazio per gli auguri che cordialmente ricambio
Alberto Pagliarini

mercoledì 22 dicembre 2010

sul cumulo di piu' pensioni

Gent. Collega

Puoi indicarmi i dati che mi permettano di leggere la sentenza della Corte
dei conti riguardante la possibilita' di cumulare la pensione di Professore
incaricato interno con quella di Professore Ordinario ?

Grazie in anticipo per la tua cortesia.
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caro collega
copio la risposta data qualche anno fa ad altro collega sulla stessa questione del cumulo.

Il divieto di cumulo di trattamenti pensionistici è stato eliminato per tutto il pubblico impiego. Rimane ancora, però, per i professori universitari non essendo stato abrogato l'art 133 del DPR 1092/73 che non consente il cumulo nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. E' il caso di un professore associato che si dimette ed ottiene la pensione. Successivamente, se ritorna in servizio come professore ordinario questa nuova attività si configura come derivazione o continuazione della precedente e non è cumulabile con la pensione. In diverse sedi in forza della predetta norma non è stato consentito ai professori associati di mettersi in pensione prima di essere nominati straordinari, non potendo cumulare la pensione con la nuova attività di servizio (diverse sentenze della Corte dei conti sono su questa linea).
Sembra che qualche sede non abbia tenuto conto della predetta norma, consentendo la pensione di associato e una ulteriore pensione alla fine della carriera di ordinario calcolata sugli anni di servizio di ordinario.
Chieda alla sua sede quale linea ha adottato in materia. Cordialmente
Alberto Pagliarini

nel suo caso non si configura alcuna delle situazioni precedenti, pertanto ha diritto alla pensione di incaricato interno, purche' abbia maturato almeno 19 anni e 6 mesi di incarico. Per leggere una qualsiasi sentenza della Corte dei conti entri sul sito della Corte, oppure chieda all'ufficio pensioni della sua sede. Cordialmente
Alberto Pagliarini

nulla osta per concorso per trasferimento di ricercatore

egregio prof. Pagliarini,
sono un ricercatore confermato che ha l'opportunità di partecipare ad un bando per trasferimento presso altro ateneo approfittando degli incentivi di cui all'art.5 del FFO.
L'Ateneo che effettua il concorso richiede, tra i requisiti, il nulla osta dell'Ateneo di provenienza.
E' necessario tale nulla osta?
Ciò implica che l'Ateneo di provenienza potrebbe impedirmi di partecipare a tale concorso?
Cordiali Saluti
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caro dottore
il nulla osta della Facolta' si rende indispensabile quando il trasferimento deve avvenire prina dell'inizio dell'anno accademico, cioe' prima del primo novembre. L'ateneo di provenienza non puo' impedirle di partecipare al concorso ma puo' impedirle di assumere le funzioni nella nuova sede prima della data predetta. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 20 dicembre 2010

sul riconoscimento degli assegni di ricerca

Ch.mo professore,
sono un ricercatore universitario dell'Università di xxxxxxxxxx, confermato dal 1° dicembre 2005.
Soltanto oggi ho scoperto che avrei potuto utilizzare il periodo dell'assegno di ricerca (due anni e un mese, dal 1° novembre 2000 al 30 novembre 2002) ai fini della ricostruzione di carriera (ho altresì appreso che altri colleghi lo hanno fatto). All'ufficio carriere della mia università mi hanno detto che ormai è tardi: avrei dovuto fare domanda entro un anno dalla conferma, o meglio entro un anno dalla data di una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 (credo sia la n. 191, che però si riferisce solo al riconoscimento del servizio prestato in qualità di tecnico laureato).
Nella comunicazione con la quale il medesimo ufficio mi ha trasmesso a suo tempo (marzo 2006) il decreto dirigenziale della mia conferma non si fa parola della possibilità di utilizzare il periodo dell'assegno di ricerca per la ricostruzione di carriera ma si fa riferimento soltanto alle "figure previste dall'art. 7 della legge 21.2.1980 n. 28 e il servizio docente prestato nelle scuole secondarie".
Non sono riuscito a calcolare a quanto ascendano la somme "perse" in questi anni e mi chiedo se ci siano gli estremi per aprire un contenzioso con l'amministrazione dell'Ateneo, che non ha provveduto a informarmi per tempo di un mio diritto.
Grazie per la disponibilità.


Fabrizio D'Avenia


Caro collega
da alcuni anni gli assegni di ricerca sono riconosciuti nella ricostruzione di carriera, ma non ancora da tutte le sedi. La questione da me posta anni fa per il riconoscimento di questo diritto ha avuto buon esito ma non tutti gli aventi diritto ne hanno goduto, anche per comportamenti burocratico-amministrativi poco corretti. Diverse sedi, quando hanno deciso il riconoscimento, si sono correttamente premurate di informare tutti i docenti, con apposita circolare, invitando gli aventi titolo a fare domanda entro un anno dalla comunicazione. Nella sua sede cio' non e' avvenuto. Le consiglio, pertanto, di scrivere al rettore signifcando le procedure adottate da molte altre sedi e chiedendo l'attribuzione del diritto come giusto riconoscimento per una mancata doverosa informazione. Rilevi altresi' che l'anno fissato dalla legge per la presentazione della domanda, non ha, come piu' volte ho scritto, valore perentorio ma solo ordinatorio. Se ben ricordo cio' e' stato sancito anche da qualche sentenza. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 19 dicembre 2010

incompatibilita' di un ricercatore con altre attivita'

Gent.mo Prof.Pagliarini,
sono dirigente chimico di ruolo presso l'ASL ed ho vinto recentemente un
concorso per un posto di ricercatore presso l'Universita'. Devo
licenziarmi dall'ASL per prendere servizio all'Universita'? Potrei avrere
diritto a mantenere il posto di ruolo presso l'ASL (al limite in
aspettativa) o, al pari di quei ricercatori che operano attivita'
assistenziale presso i policlinici universitari, a svolgere una doppia
funzione?

Ringraziandola anticipatamente per la Sua eventuale risposta
Mi complimento per l'interessante blog

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caro dottore
il ruolo di ricercatore universitario e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato. Puo', se crede, chiedere alla sua attuale amministrazione di essere posto in aspettativa senza assegni per i tre anni di conferma in ruolo di ricercatore; questo per consentire a lei, per sua scelta, di poter riprendere le vecchie mansioni durante il triennio di conferma o subito dopo, riservandosi, comunque, di dimettersi al superamento della conferma. L'amministrazione potra' accogliere la richiesta o respingerla motivandola. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulla legalita' delle motivazioni di non chiamata

Gentile Prof. Pagliarini,

una facolta' che ha bandito un posto di professore associato sentito
il parere di
collegio didattico e dipartimento dovrebbe entro 60 giorni dalla firma
della regolarita' degli atti concorsuali da parte del rettore
deliberare la chiamata di uno dei due idonei ovvero la non chiamata.

il punto della questione e' se come motivazione della non chiamata e' possibile
addurre argomenti che esulano l'ambito scientifico-didattico
(addirittura ignorando le delibere
positive di dipartimento e collegio didattico) e invece non deliberare
la chiamata
per motivando con restrizioni di budget.

Siamo, secondo lei, in presenza di un atto illegittimo ?

In caso, quale dovrebbe essere l'iter per impugnare la procedura concorsuale ?

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caro collega
la norma in vigore prevede per la facolta' l'obbligo di decidere la chiamata o la non chiamata motivata, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti del concorso. Non specifica quali sono i possibili motivi di non chiamata che possono essere scientifico-didattici o di altro tipo. Molte sedi sono in difficolta' di bilancio e di reale indisponibilita' finanziaria tale da non consentire ulteriori spese correnti di personale. A questo punto ci sono due vie possibili: l'amministrazione decide di non procedere ad alcuna chiamata dando disposizioni in tal senso alle facolta'; oppure puo' decidere di far effettuare la chiamata dalle facolta' ma di rinviare il decreto di nomina e la presa di servizio anche di qualche anno. In quest'ultimo caso se il chiamato comunica l'accettazione, chiamata ed accettazione restano valide nel tempo, in attesa che l'amministrazione perfezioni la nomina e consenta la presa di servizio. Nel primo caso scattano, invece, i vincoli fissati dalla legge per la facolta' per effetto della non chiamata. Ritengo che entrambe le procedure siano ampiamente giustificabili, quindi legittime, anche se al momento del bando doveva esserci il budget necessaio alla copertura della spesa. Al momento della chiamata possono essere subentrate cause inaspettate e imprevedibili che non consentono l'utilizzo di quel budget, non piu' disponibile. Delle due procedure ritengo piu' valida la seconda. Ovviamente si puo' adire la via giudiziaria ma, ritengo, con molto scarse possibilita' di successo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulle incompatibilita' di incarichi a tempo determinato

Gent. Prof. Pagliarini,


vorrei sapere se anche nel caso di titolarità di due incarichi a tempo determinato svolti contemporaneamente vige il divieto di cumulo di incarichi da parte dei dipendenti della P.A. e quindi si applica l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) sul regime delle incompatibilità.
Di seguito il caso nello specifico:
stipula di un contratto a tempo determinato in qualità di professore di scuola media superiore a tempo parziale da settembre 2010 a giugno 2011 (supplenza annuale di 9 ore settimanali invece delle 18) e
stipula di un contratto di incarico a tempo determinato di durata biennale da novembre 2010 a novembre 2012 rinnovabile a tempo definito al 50% presso Università statale per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica integrativa ai sensi della L. 4.11.2005, n. 230 ed in particolare l’art. 1, comma 14 ossia ricercatore a tempo determinato.

In attesa di riscontro alla presente, porgo distinti saluti.

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caro dottore
il divieto di cumulo, di cui alla legge da lei richiamata, vale per i pubblici dopendenti di ruolo o a tempo indeterminato. Le incompatibilita', nei contratti a tempo determinato, solitamente sono riportate nel contratto. In caso contrario, basta chiedere a una delle due amministrazione se sussiste o no l'incompatibilita', in generale diversamente interpretata dalle diverse amministrazioni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

chiamata accettazione e ritardi nella presa di servizio

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un PA di elettronica che ha otteuto l'idoneità a luglio scorso da PO
in un'altra sede. Quest'ultima ha chiamato il suo idoneo e quindi
io sono stato chiamato lo scorso settembre dalla mia facoltà.
In realta' non posso prendere servizio nel mio ateneo
(xxxxxxxxxxxx) perche' l'FFO è superiore al 90% e lo sara'anche nel 2010.
Forse scendera' sotto la soglia l'anno prossimo e quindi
nel 2012 forse potro' prendere servizio come PO.

Sul sito cineca non compare pero' la mia chiamata a xxxxxxxxxxx
perche', mi dicono, non ho confermato la mia disponibilità
all'ufficio del personale con una lettera di "accettazione" della chiamata.
Le chiedo:
1) e' vero questo?
2) visto che l'idoneità dura tre anni, mi conviene accettare subito
o aspettare ?
3)è vero che se accetto, altre università NON mi
possono, eventualmente, assumere come ordinario...
4) dunque un eventuale passaggio ad altri atenei potrebbe avvenire solo per trasferimento, giusto?
5) in tal senso, vale sempre la legge Zecchino ?
6) se passa al senato il decreto Gelmini, cambano le cose e in che senso?

Spero di essere stato chiaro.
Grazie per la sua risposta
Cordialità

xxxxxxxxxxxxxxxx



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caro collega
per prassi, alla chiamata segue necessariamente lettera o telegramma di accettazione del chiamato. Successivamente ci sara' il decreto di nomina e la presa di servizio ma puo' accadere, sta accadendo in diverse sedi, che questi ultimi atti procedurali siano ritardati anche di qualche anno per esigenze di bilancio e di disponibilita' finanziaria. La chiamata e l'accettazione, comunque, restano valide in attesa del definitivo perfezionamento. Ovviamente l'accettazione comporta la non possibilita' di chiamata da altra sede, per cui, puo' essere opportuno procrastinare l'accettazione se c'e' la reale possibilita' di una chiamata da altra sede, a tempi piu' brevi per la presa di servizio. Il trasferimento puo' avvenire dopo tre anni dalla presa di servizio mediante regolare concorso per trasferimento bandito da una sede. Per quanto attiene la legge Gelmini occorre aspettare non solo l'approvazione definitiva della legge ma anche l'emanazione dei diversi decreti legislativi previsti nella stessa, con i quali saranno fissati criteri e procedure applicative di diverse norme. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 18 dicembre 2010

requisiti temporali da maturare per un trasferimento

Egr. Prof. Pagliarini

mi rincresce disturbarLa nuovamente in merito al mio messaggio dell'8 dicembre (in calce).

Mi permetto tuttavia di farlo, scusandomene ancora, poichè il Suo alto parere è per me notevolmente importante, al fine di pianificare tempestivamente e efficacemente alcuni colloqui che mi accingo a sostenere.

ArchiInfatti, la mia Facoltà (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) parrebbe intenzionata a chiamarmi come ordinario già a fine dicembre / inizio gennaio. E però scorgo qualche spiraglio anche per una mia chiamata alla Sapienza di Roma, soluzione che preferirei di gran lunga, e che andrebbe tuttavia opportunamente guidata (purtroppo con molta discrezione, per non creare gelosie, che contro di me si ritorcerebbero).

La ringrazio ancora per i Suoi intelligenti ed equilibrati contributi, tanto più preziosi in un'attività e in un paese purtroppo disordinati come il nostro.

Distinti saluti




Egr. Prof. Pagliarini

nel ringraziarLa (nuovamente) per la Sua preziosa opera, gradirei conoscere la Sua interpretazione su un aspetto della disciplina dei concorsi per trasferimento, che non mi è parso trattato sinora nelle Sue risposte.

La legge 210/98 (artt. 1 e 3) dispone che un professore o ricercatore possa partecipare ad un concorso per trasferimento "dopo tre anni accademici di ... permanenza in una sede universitaria". Io sono da oltre 6 anni professore associato nella mia sede, ho recentemente conseguito l'idoneità ad ordinario, e potrei essere a breve chiamato come tale dalla mia Facoltà. Potrei, dopo ad esempio un anno dalla presa di servizio come ordinario, partecipare ad un concorso per trasferimento in altra sede?

Il dubbio mi sorge perchè la legge non specifica la qualifica da rivestire nei tre anni; e però ho spesso sentito che, dopo la chiamata e presa di servizio, devono comunque trascorrere tre anni per un trasferimento. Aggiungo che, come Lei ben sa, i regolamenti delle singole Università su questo aspetto si limitano generalmente a riportare il testo della legge, senza aggiungere alcunché a maggior chiarimento.

La ringrazio anticipatamente

Distinti saluti


xxxxxxxxxxxxx


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caro collega
per prassi consolidata l'applicazione della norma citata valuta i tre anni di permanenza nella sede, esclusivamente nel ruolo e nella qualifica sulla quale si chiede il trasferimento. Non c'e' possibilita' di deroga e non sono possibili dubbi interpretativi. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatti e legge Gelmini

gentile Prof. Pagliarini,
la ringrazio per il suo lavoro che è un vero punto di riferimento per noi universitari. Ho cercato sui precedenti post una risposta al mio problema, ma ho ancora alcuni dubbi. Ho 39 anni e sono stata assunta come ricercatrice a tempo pieno nel marzo 2008. Ho fatto domanda per il riscatto della laurea dopo 8 mesi dall'assunzione (prima del primo scatto) e ad oggi l'INPDAP mi ha risposto chiedendomi una lunga lista di documenti, la maggior parte dei quali devono essere prodotti dall'ufficio pensioni dell'amministrazione della mia Università. Recatami all'Ufficio pensioni hanno cercato di dissuadermi nel portare avanti la pratica (la domanda non potrà avere seguito se non produco i documenti richiesti) e mi hanno detto che a fronte di una spesa di 45000€ circa la mia pensione salirà di pochissimo (hanno stimato dal 50% al 56% dello stipendio netto). Questa affermazione mi è sembrata strana perchè, ipotizzando nel peggiore dei casi di rimanere ricercatrice fino alla pensione, avrei 33 anni di contributi anziché 28. Dopo aver ribadito di voler proseguire con la domanda e voler presentare i documenti richiesti, mi è stato detto che essendo una pratica non urgente verrà messa in coda a tutto il resto del lavoro (pensioni, liquidazioni ecc.) e che quindi impiegheranno moltissimo tempo (anche anni!) a produrre i documenti a me necessari. Questo fatto secondo loro non è un problema in quanto la domanda non decade (la pratica all'INPDAP rimane aperta) e per me è anche più vantaggioso che il conteggio venga ultimato il più tardi possibile. Vorrei sapere se questo è vero e se le loro affermazioni sugli svantaggi del riscatto sono affidabili. Mi conviene riscattare la pensione?
Ultima domanda: se dovesse essere approvato a breve il DDL Gelmini, rientrerei nella soppressione della ricostruzione della carriera visto che dovrei essere confermata a marzo 2011 (ho tre anni di assegni di ricerca)? Diventa subito esecutivo tale provvedimento?
Grazie mille per l'attenzione
xxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
le conviene fare i riscatti e chiedere la rateizzazione in 120 mensilita'. Inoltre l'onere annuale e' totalmente deducibile dal reddito e questo le consente di recuperare parte della spesa. Il calcolo della spesa per il riscatto sara' fatto riferendosi alla retribuzione in godimento al momento della presentazione della domanda. Pertanto il comportamento dell'ufficio, in verita' strano, non le produrra' alcun nocumento. Per quanto attiene gli effetti della legge in itinere, occorre aspettare non solo che sia varata ma che siano emanati i decreti legislativi necessari per l'applicazione di diverse norme della legge. In mancanza nessuno puo' oggi dire quali saranno le procedure applicative. Cordialmente
Alberto Pagliarini

congedo per motivi di studio riscatti e pensionabilita'

Caro professore Pagliarini,
la contatto poichè avrei 3 quesiti molto confusi e credo che lei sia la persona piu' indicata per darmi chiarimenti.

1) Sono ricercatrice biologa (PhD) presso l'università di xxxxxxxxxxx dal 1 gennaio 2005. Dopo aver trascorso il primo anno all'estero con un congedo per motivi di studio pagato, sono rientrata il 1 gennaio 2006.
Appena rientrata mi e' stato consigliato di iscrivermi ad una scuola di specializzaizone in patologia clinica che sto tutt'oggi frequentando (ora sono al IV anno). Poichè l'ultmo anno della scuola sarà molto "applicativo" e dovrò frequnetare laboratori analisi fuori sede (sono ricercatrice presso l'università di xxxxxxxx ma sono iscritta alla scuola di specializzaizone presso l'università xxxxxxxxxxxxxx) mi chiedevo se posso chiedere un anno di congedo pagato per motivi di studio per potermi interamente dedicare al completamento della scuola di specializzazione.

2) Il secondo quesito invece e' relativo alla mia entrata in convenzione con l'azienda ospedaliera di xxxxxxxxxx al termine della specialità, puo' chiarirmi quale sarà l'aumento di salario? So che sono cambiate molte cose e che per un ricercatore relativamente giovane (dovrei entrare in convenzione il 1 gennaio 2013 dopo 8 anni di servizio) non e' piu' così conveninete ma nessuno riesce a chiarirmi effettivamente quale sarà la mia proiezione retributiva una volta entrata in convenzione (considerando che se il ricercatore verrà messo ad esaurimento difficilmente potrò aspirare ad un posto di associato).

3) Il terzo riguarda una proiezione per il mio pensionamento. Se ho capito correttamente dall'ufficio pensioni potrei riscattare i 5 anni di laurea e i 5 anni di postdoc americano ossia dieci anni in tutto (forse altri due di lavoro in company ma questo sarà piu' difficile). Considerando il riscatto solo di questi 10 anni e gli 8 anni già effettuati, puo' spiegarmi che opzioni ho per il pensionamento? E' conveninete fare questo riscatto (non mi hanno ancora detto qunato dovrò pagare ma ho fatto domanda immediatamente per cui iil calcolo dovrebbe basarsi sullo stipendio del primo scatto da ricercatore). Potrei andar ein pensione prima dei 65 anni?

Grazie per l'aiuto e il tempo che vorrà dedicarmi, e' davvero difficle senza una guida districarsi nelle complesse normative che regolano il nostro contratto.

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gentile dottoressa
il congedo per motivi di studio e' concesso per effettuare studi e ricerche in Italia o all'estero e prevede una rendicontazione alla fine del periodo. Ritengo non possibile ottenerlo per conseguire una specializzazione. Nessuno, allo stato attuale, puo' sapere quale futuro si prospetta per i ricercatori. Occorre aspettare che si chiarisca l'orizzonte politico e legislativo. Il riscatto le conviene farlo subito, sicuramente meno oneroso. Puo' avere la rateizzazione in 120 mensilita' e dedurlo dal reddito ai fini fiscali con un parziale recupero della spesa. Per l'eta' pensionabile i tempi si sono allungati e continuano ad allungarsi, pertanto, quando arrivera', sara' difficile possa andare in pensione prima dei 65 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

equioarazione di figure giuridiche ai fini della ricostruzione di carriera

Egregio professore,
sono stata confermata nel ruolo di associato con decorrenza giuridica dal
maggio 2009 ed economica dal 2.10.2009. In data 18.05.2010 mi è stato
notificato il decreto di ricostruzione della carriera con il
riconoscimento degli anni di servizio prestati dal 2001 come ricercatore.

In realtà fino al 2001 ho lavorato in qualità di bibliotecaria presso
diversi atenei italiani con le seguenti qualifiche:
1988-1992 assistente di biblioteca (ex VI qualifica, area biblioteche)
1995-1999 funzionario di biblioteca (ex VIII qualifica, area biblioteche)
1999-2001 coordinatore di biblioteca (categoria EP2).

A suo tempo l'impiegata dell'ufficio mi disse che non c'era alcuna
possibilità che tali servizi fossero presi in considerazione al fine della
ricostruzione di carriera, cosicché non li ho inseriti nella domanda che
ho presentato il 10.01.2010.

Ho però controllato l'art 103 della 382 da cui risultano ammissibili i
servizi resi come conservatore di museo e come curatore dell'orto
botanico. Potrebbe essere equiparato ad essi anche il ruolo di
bibliotecario? Potrei nel caso inoltrare una nuova domanda per il
riconoscimento?

Nel ringraziarla per l'attenzione le porgo i mie migliori saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx


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gentile collega
la formulazione dell'art. 103 del DPR 382/80 prevede il riconoscimento del servizio ai fini economici per due specifiche figure giuridiche, quelle da lei citate, e non prevede, come avrebbe potuto , "o figure equiparate". L'amministrazione, a mio avviso, si atterra' alla lettera della norma. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ripetizione delle somme ricevute per dottorato

Esimio Prof. Alberto Pagliarini,
Le scrivo per sottoporle un dubbio riguardante la mia situazione, credo piuttosto anomala.
Nel dicembre 2009, all'età veneranda di 57 anni, ho partecipato a Torino alle prove di esame per il Dottorato di Ricerca triennale di Scienza e Alta Tecnologia, con indirizzo in Scienze Chimiche e sono riuscito a essere ammesso.
Essendo docente nella scuola secondaria superiore ho rinunciato alla borsa di studio e ho fruito dell'aspettativa retribuita di 3 anni per motivi di studio.
Ora (anno 2010-2011) sono iscritto al secondo anno e dovrei terminare quindi il dottorato con la tesi e il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nel Dicembre 2012.

Però da calcoli effettuati ai fini pensionistici, potrei andare in quiescenza con una finestra di uscita in settembre 2012.
A questo punto sorge chiaramente la domanda relativa allo scenario maggiormente favorevole (se possibile) nel mio caso, al fine di evitare la "ripetizione delle somme versate" da parte dell'amministrazione.

Andare in pensione prima del completamento del Dottorato, cioè entro settembre 2012.
Andare in pensione anche dopo settembre 2012, completare il Dottorato tranquillamente, ma non dovere restare obbligatoriamente in servizio per 2 anni in più, pena la "ripetizione delle somme versate" da parte dell'amministrazione.
Personalmente preferirei la seconda ipotesi, ma non vorrei essere costretto "obtorto collo" a prestare servizio obbligatorio. Mi piacerebbe continuare a insegnare, ma come libera scelta.
Spero che la mia esposizione non sia troppo confusa e che si possa stabilire con certezza quali sono gli obblighi precisi nel mio caso. Il pensionamento è da considerarsi cessazione per volontà del dipendente?

RIFERIMENTO Normativo
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34618


L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi integrato l’art.2 della legge n. 476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.
La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico (così Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.05.2004).
La norma de qua prosegue disponendo ulteriormente che “qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Come si vede chiaramente, manca nella normativa di settore una disposizione di legge che preveda che, in caso di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca, la dipendente sia obbligata a restituire all’Amministrazione le somme erogatele durante il periodo di congedo straordinario.
L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, infatti, ricollegato dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla sola ipotesi in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.
Né d’altra parte appare sostenibile l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984 “a casi analoghi”, ammesso e non concesso che siano ravvisabili analogie tra l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca e quella di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 133 del 21 gennaio 1987 (in Cons.Stato, 1989, I, 95), ha, infatti, affermato che la disposizione in esame ha carattere eccezionale ed è quindi, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica ex art.14 disp. prelim. al codice civile.

Infine sto sostenendo un concorso per diventare Dirigente Tecnico, per cui avrei interesse a proseguire l'attività lavorativa, soprattutto in caso di un così notevole sviluppo di carriera, ma vorrei poter decidere in autonomia sul caso in questione.

Lei cosa mi consiglia in merito?
La ringrazio per l'attenzione e Le invio i miei distinti saluti.

xxxxxxxxxxxxxxxx


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caro dottore
il suo pensionamento sarebbe di anzianita', non di vecchiaia, quindi ottenuto per sua volonta'. Credo ci sia il rischio reale della ripetizione delle somme ricevute. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatti ed altro

Gent.mo Prof. Pagliarini,
nella risposta del 31 ottobre 2010 al quesito di un professore ordinario riguardo al riconoscimento delle borse di studio post-dottorato nella ricostruzione di carriera, lei suggerisce di fare una specifica domanda di riconoscimento poichè queste borse di studio dovrebbero essere assimilate agli assegni di ricerca.
In particolare, come si deve procedere? A chi si deve indirizzare questo tipo di richiesta?

Inoltre approfitto della sua gentilezza per chiedere un parere sul riscatto degli anni pre-ruolo ai fini pensionistici.
Sono nata nel 1964. Ho conseguito una laurea in Scienze Biologiche (con durata legale di 4 anni), un dottorato di ricerca di 3 anni (1990-93) e una borsa di studio post-dottorato di due anni (1994-95).
Ho lavorato con prestazioni occasionali in un laboratorio privato 1996-98 (3 anni di versamento presso la cassa deil'ordine dei Biologi) e con un contratto di collaborazione tecnico-scientifica con l'Istituto Superiore di Sanità (1 anno). Ho insegnato presso la Scuola per infermieri professionali della CRI per 4 anni.
Ho preso servizio come ricercatore il 1/10/1999. Dopo l'assunzione i competenti uffici mi proposero di riscattare gli anni di laurea e quelli di dottorato (tutto il resto non è stato considerato). All'epoca però molti mi sconsigliarono di procedere.

Lei pensa che sarebbe opportuno inoltrare la richiesta di riscatto?
Mi conferma che a tal fine sono valutabili solo gli anni di laurea e quelli di dottorato?

La ringrazio infinitamente se avrà la pazienza di rispondermi.

Un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxxx




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gentile dottoressa
la domanda per il riconoscimento della borsa post dottorato deve farla al rettore della suia sede. Non avra' effetto immediato perche' oggi non c'e' il riconoscimento. La domanda, comunque, restera' agli atti e potrebbe servire se nel tempo si arrivera' al riconoscimento. Il riscatto l'avrebbe dovuto fare nel 99, sarebbe costato molto meno. Ora puo' chiedere il riscatto, attendere di sapere l'onere e, quindi, decidere se procedere al riscatto o no. Per i servizi prestati presso diversi organismi chieda al;l'INPDAP, ufficio informazioni, se e' possibile il ricongiungimento dei contributi versati. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricerca sito per concorsi di trsferimento docenti

Caro Prof. Pagliarini,
le rubo 1 minuto.

Che lei sappia esiste un modo veloce per monitorare sul territorio nazionale tutti i concorsi per trasferimento per personale docente?
c'è un sito come quelolo del reclutamento del MIUR?

grazie mille per quello che fa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
non credo esista, comunque provi a cercare su google. Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto per nascita figlio non attribuito

Gentile Prof. Pagliarini
Sono ricercatore confermato dal 3/01/2008. In data 19/03/2009 ho sottomesso domanda per la ricostruzione della carriera, che e’ stata soddisfatta (includendo anche gli anni di assegno, grazie…) il 16/06/2010 ponendomi in II classe con anzianità di anni 1 mesi 1.
Ora il 20/12/2009 e’ nata mia figlia, fatto del quale ho dato tempestiva comunicazione agli uffici competenti in Ateneo. Dunque andando a ritroso, non e’ colpa mia se hanno impiegato 1 e mezzo per la ricostruzione, alla data di nascita di mia figlia io avrei dovuto essere in classe II con anzianità di 6 mesi: ho diritto secondo lei all’anticipo dello scatto di anzianità (altrimenti bloccato dall’attuale legge finanziaria). La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicarmi.
Saluti cordiali
xxxxxxxxxx

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caro collega
il diritto allo scatto anticipato per la nascita di un figlio non puo' sparire nel nulla per ritardi burocratico-amministrativi. Scriva al rettore specificando la data della nascita del figlio, quella di inoltro della domanda per lo scatto anticipato e chieda che le venga riconosciuto e attribuito il diritto fissato da una legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 17 dicembre 2010

chiamata e presa di servizio rinviata

Gent.mo Professore,
vorrei sottoporle il seguente quesito.

Sono un professore associato che è risultato idoneo all’ultimo concorso per professori (sessione 2008) di prima fascia.
Il concorso è stato bandito dalla facoltà dove opero essendo stato a suo tempo allocato il budget necessario.
A seguito dell’idoneità sono stato “chiamato” dal CdF ma non ho ancora effettuato la presa di servizio.
Anzi a quanto dice il nostro Rettore la presa di servizio potrebbe avvenire anche a distanza di anni (parla del 2015).
Ritiene corretto quanto dice il nostro rettore circa la distanza temporale tra chiamata e presa di servizio ?
I punti organico necessari per la presa di servizio riguardano anche i vincitori di concorsi banditi con un budget assegnato in sede di attivazione del concorso ?
In caso positivo è possibile che i punti organico riguardino sia i docenti che il personale amministrativo (cioè che vengano impiegati quando disponibili per coprire esigenze di personale amministrativo) ?

Grazie
xxxxxxxxxxxxxxxx

caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto dell'iter amministrativo che si conclude con la presa di servizio. Alla chiamata segue il decreto rettorale di nomina che puo' fissare i termini di chiamata o, in mancanza, entro 30 giorni. Le disastrate situazioni di bilancio e finanziarie ormai costringono le amministrazioni a rinviare, anche di qualche anno, l'emanazione del decreto e, quindi, la conseguente presa di servizio. E' una dura realta' che distorce le normali procedure concorsuali nella fase finale della presa di servizio. Si e' al limite della legalita'. Si puo' solo sperare che questa situazione di emergenza possa quanto prima rientrare nella normalita'.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

chiamata e presa di servizio rinviata

Gent.mo Professore,
vorrei sottoporle il seguente quesito.

Sono un professore associato che è risultato idoneo all’ultimo concorso per professori (sessione 2008) di prima fascia.
Il concorso è stato bandito dalla facoltà dove opero essendo stato a suo tempo allocato il budget necessario.
A seguito dell’idoneità sono stato “chiamato” dal CdF ma non ho ancora effettuato la presa di servizio.
Anzi a quanto dice il nostro Rettore la presa di servizio potrebbe avvenire anche a distanza di anni (parla del 2015).
Ritiene corretto quanto dice il nostro rettore circa la distanza temporale tra chiamata e presa di servizio ?
I punti organico necessari per la presa di servizio riguardano anche i vincitori di concorsi banditi con un budget assegnato in sede di attivazione del concorso ?
In caso positivo è possibile che i punti organico riguardino sia i docenti che il personale amministrativo (cioè che vengano impiegati quando disponibili per coprire esigenze di personale amministrativo) ?

Grazie
xxxxxxxxxxxxxxxx

caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto dell'iter amministrativo che si conclude con la presa di servizio. Alla chiamata segue il decreto rettorale di nomina che puo' fissare i termini di chiamata o, in mancanza, entro 30 giorni. Le disastrate situazioni di bilancio e finanziarie ormai costringono le amministrazioni a rinviare, anche di qualche anno, l'emanazione del decreto e, quindi, la conseguente presa di servizio. E' una dura realta' che distorce le normali procedure concorsuali nella fase finale della presa di servizio. Si e' al limite della legalita'. Si puo' solo sperare che questa situazione di emergenza possa quanto prima rientrare nella normalita'.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 5 dicembre 2010

la legge non prevede priorità nelle chiamate

Gentile prof. Pagliarini,

sono un professore associato, idoneo in un concorso bandito da
un'universita` diversa dalla mia. Nel mese di settembre il CdF di mia
afferenza, previa autorizzazione del SA e del CDA, ha proceduto alla mia
chiamata nei termini seguenti:


"La chiamata del prof. xxxxxxxxxxxxxxxx e` motivata dal fatto che il

candidato presenta competenze specifiche che soddisfano pienamente le
esigenze della Facoltà e che esiste una rimanenza di punti organico, in
rapporto al momento del bando dei concorsi 2008, che la consente.

Il Prof. xxxxxxxxxxxxxxxx prendera` servizio nella data stabilita dal

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione."

La deliberazione della facolta` si riferiva ai punti organico disponibili
senza tuttavia considerare la presenza di numerosi altri idonei in altre
facolta`. E infatti i punti di organico attualmente disponibili sono (di
molto) inferiori a quelli necessari per la presa di servizio di tutti gli
idonei del mio ateneo. In questa situazione c'e` chi sostiene che gli
idonei fuori sede debbono prendere servizio dopo che abbiano preso servizio
tutti gli idonei interni dell'ateneo, in quanto la loro presa di servizio
avrebbe una priorita` desumibile dalle leggi in vigore. Le chiedo se, a suo
giudizio, tale tesi e` corretta ovvero se, al contrario, idonei interni e
idonei fuori sede, una volta chiamati, si trovino, ceteris paribus, in una
situazione giuridica identica.

Cordiali saluti,


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la facoltà che ha bandito il concorso può chiamare uno dei due idonei, o nessuno. Se decide di effettuare la chiamata, per prassi, non per legge, di solito chiama l'idoneo interno. L'altro può allora essere chiamato da altra facoltà di altro ateneo. Ne consegue che non è la legge che stabilisce la priorità della chiamata del candidato interno rispetto all'esterno, ma solo una prassi più o meno consolidata. Nel caso in questione le facoltà della sede hanno proceduto alla chiamata di un candidato interno o esterno, nel senso di fuori sede che ha bandito il concorso, su autorizzazione del SA e del CDA che si sono riservati di stabilire la data di presa di servizio, evidentemente condizionata dalla disponiblità di punti organico. Non essendoci la disponibilità per la presa di servizio contemporanea di tutti i chiamati, gli organi di gestione predetti possono stabilire la data di presa di servizio per ciascun chiamato secondo criteri che riterranno di assumere, quali esigenze più o meno impellenti delle facoltà, copertura di insegnamenti fondamentali molto o poco seguiti o altri criteri. SA e CDA possono anche stabilire come criterio, prima gli interni poi i fuori sede, ma tale decisione è per loro libera scelta, non per un obbligo di legge, inesistente. Cordialmente
Alberto Pagliarini .

venerdì 3 dicembre 2010

procedura per il riconoscimento del servizio militare

Gent.mo Prof. Pagliarini
Le scrivo per eliminare un dubbio che mi è venuto riguardante il servizio militare di leva. Tale dubbio mi è sorto dopo aver letto il suo articolo del 11.11.2010 " stato giuridico o stato confusionale" e particolarmente riguardo alle diverse interpretazioni delle sedi universitarie riguardanti l'assegno a persona, il servizio militare ed altre voci. Io avrei bisogno di conoscere con certezza se il servizio militare di leva è riconosciuto ai fini pensionistici anche senza una specifica domanda come mi ha confermato l'ufficio pensioni della mia Università, domanda che io non ho mai fatto non essendomi stata richiesta. Ho solo presentato lo stato di servizio militare (come ufficiale) parecchi anni fa. Il dubbio si è ingigantito quando ho trovato su internet al sito www. sportello pensioni. it/militare.htm la seguente legge: 274/91 art 1 "il servizio militare di leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/91 art 1". In definitiva bisogna fare questa domanda o è superflua. L'ufficio pensioni della mia Università mi ha già conteggiato 450 gg (15 mesi) concernente il servizio militare nel prospetto di carriera ai fini pensionistici. La ringrazio per un gradito cenno di risposta.
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caro collega
prima della legge 274/91 l'utilizzazione del servizio militare ai fini di quiescenza avveniva semplicemente presentando la documentazione del servizio militare espletato. La presentazione del predetto documento sanciva un diritto al quale gli uffici dovevano dar corso. Con l'entrata in vigore della legge predetta è stata prevista, nell'art. 1, la domanda per la computabilità del servizio militare. L'art. 2, però, giustamente esclude dall'obbligo della domanda "i casi che siano già altrimenti utili a pensione", cioè tutti coloro per i quali il servizio militare è stato già considerato computabile ai fini di pensione, dall'ufficio competente. Lo Stato Confusionale esistente nelle università, può portare qualche sede a una interpretazione forzata, anzi illegittima per il richiamatto art. 2, in base alla quale la sede ritiene obbligatoria la domanda non solo per coloro che hanno preso servizio dopo la legge 274/91, come previsto dalla legge, ma anche per coloro che hanno preso servizio prima, esclusi dall'obbligo dalla stessa legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini